I tre piani di previdenza (piano Standard, piano Medio e piano Plus) si basano sul primato dei contributi e si attengono al regolamento di previdenza 2022. Con i piani Medio e Plus gli assicurati a partire dai 25 anni (anno di calendario meno l’anno di nascita) hanno la possibilità di versare volontariamente contributi di risparmio dei lavoratori superiori per migliorare in tal modo la loro situazione previdenziale personale.
Donne e uomini raggiungono l’età di pensionamento normativa il primo giorno del mese successivo al compimento del 65o anno di vita. È possibile scegliere liberamente un pensionamento anticipato tra il compimento del 58o anno di vita e l’età di pensionamento.
Qualora ci sia ancora un'attività lucrativa oltre l'età di pensionamento, la previdenza viene mantenuta dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento con esenzione da contributi al più tardi fino al compimento del 70o anno di vita. Un’attività lucrativa oltre l’età di pensionamento può essere svolta solo con l’approvazione del datore di lavoro.
La rendita di vecchiaia annuale è calcolata in percentuale degli interi averi di vecchiaia (aliquota di conversione) che la persona assicurata ha risparmiato alla data del pensionamento. A seconda dell’opzione scelta per quanto riguarda l’importo della rendita reversibile per coniugi, l’aliquota di conversione normativa all’età di 65 anni per le donne e gli uomini è pari al 4.30 % (opzione 1, Standard), al 4.40 % (opzione 2) o al 4.00 % (opzione 3).
La rendita di invalidità è calcolata in percentuale degli averi di vecchiaia di riferimento, cioè averi di vecchiaia disponibili alla data della sopravvenuta condizione di invalidità più la somma degli accrediti di risparmio mancanti fino al compimento del 65o anno di età (lavoratori e datore di lavoro). I calcoli si basano sul piano Standard e sull’ultima retribuzione assoggettata a contributi. Il calcolo approssimativo degli averi di vecchiaia di riferimento considera nell’anno del diritto alla rendita interessi annui dell’1.00 % nonché negli anni successivi dell’1.25 %. Il diritto a una rendita di invalidità si estingue con il decesso dell’avente diritto o con il venir meno dell’invalidità. La cassa pensioni calcola le rendite di invalidità e le rendite per figli della persona beneficiaria di una rendita di invalidità in base al principio del computo, ossia confronta le prestazioni normative con le prestazioni minime LPP e versa l’importo maggiore.
Se la rendita regolamentare per coniugi è superiore alla prestazione minima LPP e il coniuge acconsente per iscritto, la persona assicurata può determinare l’importo della rendita reversibile per coniugi al coniuge superstite al momento del pensionamento in base alle opzioni 2 e 3:
In assenza di una comunicazione contraria da parte della persona assicurata, l’opzione 1 viene applicata automaticamente. In caso di decesso di una persona coniugata che percepisce una rendita di invalidità, la rendita per coniugi reversibile ammonta al 70 % della rendita di invalidità annuale. La rendita per coniugi viene ridotta se il coniuge superstite ha più di dieci anni in meno della persona assicurata deceduta. La riduzione ammonta al 3 % della rendita per ogni anno intero che supera i dieci anni, ma non supera il 50 % della rendita. Le prestazioni minime LPP restano garantite.
La rendita per coniugi è integrata da un capitale garantito in caso di decesso e da rendite per orfani a favore dei minori aventi diritto. Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde al 200 % della retribuzione assoggettata a contributi. Se non sussiste il diritto a una rendita per coniugi, il capitale garantito in caso di decesso corrisponde al 200 % della retribuzione assoggettata a contributi, ma almeno agli averi di risparmio accumulati della persona deceduta alla fine del mese del decesso.
La prestazione d’uscita corrisponde agli averi di risparmio disponibili. In ogni caso vengono comunque erogate le prestazioni minime previste dalla legge.
L’ammontare degli importi dipende dall’età (anno di calendario di riferimento meno l’anno di nascita) dell’assicurato. Sono calcolati in percentuale della retribuzione assoggettata a contributi (13 volte il salario base mensile meno la deduzione di coordinamento di un massimo di CHF 26’460.– per un grado di occupazione del 100 %, altrimenti in via proporzionale al grado di occupazione a tempo parziale).
In casi di emergenza, la cassa pensioni può erogare prestazioni volontarie a favore di superstiti indigenti di un assicurato, se sono soddisfatti i requisiti normativi.